L’art. 2, comma 2 bis del d.l. 4 luglio 2006, n. 233 (c.d. decreto Bersani), definitivamente convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ha modificato l’art. 2233, terzo comma, c.c. l'art. il quale adesso stabilisce che "sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali". A sua volta il Consiglio Nazionale Forense ha provveduto a modificare l’art. 45 del codice deontologico (accordi sulla definizione del compenso), che consente ora all'avvocato di “pattuire con il cliente compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti, fermo il divieto dell'articolo 1261 ce. e sempre che i compensi siano proporzionati all'attività svolta, fermo il principio disposto dall'art. 2233 del Codice civile”.
L’abolizione delle tariffe minime ed il “patto quota lite” rappresentano le principali novità del “decreto Bersani” in tema di liberalizzazioni. Abolita la tariffa minima, il Cliente ha la possibilità di negoziare la parcella e con il “patto di quota lite” si accorderà con l’avvocato sulla percentuale del compenso. Compenso che sarà corrisposto dal cliente all’avvocato solo a chiusura del procedimento e solo nel caso di esito favorevole dello stesso. In altre parole se si “vince” la causa, il Cliente pagherà all’avvocato una percentuale della somma ottenuta in sentenza. Altrimenti, in caso di esito negativo, per il Cliente il giudizio sarà assolutamente gratuito.
