Va dichiarata la llegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno 2009-2010),
aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167, il quale - con una norma autoqualificatasi interpretativa ma in realtà innovativa - prevede che, in sede di aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad esaurimento, i docenti che chiedono il trasferimento in una diversa provincia rispetto a quella in cui risultano iscritti, sono collocati in coda alla relativa graduatoria senza, dunque, il riconoscimento del punteggio e della posizione occupata in quella della provincia di originaria iscrizione.
CORTE COSTITUZIONALE - sentenza 9 febbraio 2011 n. 41 - Pres. De
Siervo, Red. Saulle
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE
composta dai signori:
- Ugo DE SIERVO Presidente
- Paolo MADDALENA Giudice
- Alfio FINOCCHIARO "
- Alfonso QUARANTA "
- Franco GALLO "
- Luigi MAZZELLA "
- Gaetano SILVESTRI "
- Sabino CASSESE "
- Maria Rita SAULLE "
- Giuseppe TESAURO "
- Paolo Maria NAPOLITANO "
- Giuseppe FRIGO "
- Alessandro CRISCUOLO "
- Paolo GROSSI "
- Giorgio LATTANZI "
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter,
del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per
garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l’anno
2009-2010), aggiunto dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, promosso dal
Tribunale amministrativo regionale del Lazio nel procedimento vertente
tra F. G. A. ed altri e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e
della Ricerca ed altri con ordinanza del 5 febbraio 2010, iscritta al
n. 186 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie speciale, dell'anno 2010.
Visto l’atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 gennaio 2011 il Giudice relatore
Maria Rita Saulle.
Ritenuto in fatto
1. – Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanza
emessa il 5 febbraio 2010, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge 25 settembre
2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del
servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010), aggiunto dalla
legge di conversione del 24 novembre 2009, n. 167, per contrasto con
gli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 51, primo comma, 97, 113, e
117, primo comma, della Costituzione.
Il remittente è investito del ricorso proposto da alcuni docenti
precari volto ad ottenere l’esecuzione da parte del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della sentenza n.
10809 del 2008, emessa dal medesimo tribunale, con la quale venivano
annullati il decreto del 16 marzo 2007 e la relativa nota esplicativa
del 19 marzo 2007 n. 5485.
In punto di fatto il giudice a quo riferisce che gli indicati
provvedimenti sono stati impugnati dai ricorrenti - docenti precari
iscritti nelle ex graduatorie permanenti, ora ad esaurimento per
effetto dell’art. 1, comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006
n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato – legge finanziaria 2007) - nella parte in cui
stabilivano, per il biennio 2009-2011, che i docenti che chiedevano il
trasferimento ad altra provincia sarebbero stati collocati in coda alla
relativa graduatoria.
I ricorrenti nel giudizio principale ritenevano, infatti, tale
previsione contraria al principio secondo il quale i suddetti
trasferimenti devono avvenire con il riconoscimento del punteggio e
della posizione occupata dal docente nella graduatoria di provenienza
e, pertanto, ottenuto l’annullamento dei provvedimenti impugnati
diffidavano gli Uffici Scolastici delle province d’interesse a dare
esecuzione alla indicata sentenza e, per l’effetto, a provvedere al
loro trasferimento nelle graduatorie provinciali richieste secondo il
sistema a "pettine" e non in "coda".
Non avendo ottenuto l’esecuzione richiesta, i ricorrenti davano avvio
al giudizio principale in pendenza del quale, però, interveniva la
norma impugnata, che, nell’interpretare l’art. 1, comma 605, lett. c),
della legge n. 296 del 2006, stabilisce: da un lato, che in occasione
dell’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il biennio
scolastico 2009-2011, rilevante nel giudizio principale, i docenti che
chiedono di cambiare provincia saranno inseriti nella relativa
graduatoria in ultima posizione; e dall’altro, che per il biennio
successivo tale eventuale mutamento comporta, al contrario, il
riconoscimento del punteggio e della conseguente posizione attribuita
al docente nella graduatoria di provenienza.
Così ricostruita la fattispecie sottoposta al suo esame, il remittente,
in punto di non manifesta infondatezza, premette di dubitare del
carattere interpretativo dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto legge n.
134 del 2009.
A sostegno di tale convincimento, il TAR rileva che la norma
interpretata si limita a trasformare le graduatorie provinciali del
personale docente da permanenti ad esaurimento e ciò al fine di non
alimentare ulteriormente il precariato scolastico e di non consentire,
a decorrere dal 2007, l’inserimento di nuovi aspiranti prima
dell’immissione in ruolo dei docenti già iscritti in dette graduatorie.
Rispetto ad essa risulterebbe del tutto estranea la disciplina
introdotta dalla norma impugnata, relativa al trasferimento dei docenti
nell’ambito delle diverse graduatorie provinciali che, peraltro, non
troverebbe alcun appiglio testuale o logico nella norma interpretata
che ne giustifichi l’adozione.
Osserva, altresì, il remittente che la norma impugnata è intervenuta
successivamente a numerose sentenze di condanna emesse dal giudice
amministrativo nei confronti del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca aventi ad oggetto il decreto 8 aprile
2009, n. 42 con il quale sono stati confermati i principi, in tema di
trasferimento, indicati dagli atti amministrativi impugnati dai
ricorrenti nel giudizio a quo, e per effetto delle quali si era
provveduto alla nomina di un commissario ad acta con il compito di
disporre il trasferimento a "pettine" di un elevato numero di docenti
da una graduatoria ad un’altra.
Sulla base di tali premesse, il remittente ritiene che la norma
censurata abbia carattere innovativo in quanto si colloca nell’ambito
di un preesistente tessuto legislativo la cui chiarezza lessicale
escludeva la necessità di una legge interpretativa, con la conseguenza
che l’unico intento perseguito dal legislatore con l’art. 4 impugnato
sarebbe quello di tentare di incidere su fattispecie ancora sub iudice
così venendo meno al rispetto delle funzioni costituzionalmente
riservate al potere giudiziario.
In particolare, l’art. 1 comma 4-ter del d.l. n. 134 del 2009, a parere
del giudice a quo, violerebbe l’art. 3 Cost. perché, in modo
irragionevole e in violazione del principio di uguaglianza, prevede una
diversa disciplina a seconda del momento in cui il docente chiede il
trasferimento da una graduatoria provinciale ad un’altra.
Se, infatti, il docente manifesta la propria volontà di trasferirsi in
occasione dell’aggiornamento delle suddette graduatorie per l’anno
scolastico 2009-2010, vale la regola del collocamento in coda alla
nuova graduatoria prescelta; mentre per i trasferimenti afferenti il
biennio 2011-2012 e 2012-2013, vale la regola del collocamento a
"pettine" secondo il quale si tiene conto del pregresso punteggio
posseduto dal docente.
La norma censurata violerebbe, altresì, gli artt. 24 e 113 Cost., in
quanto dietro la parvenza di una norma avente carattere interpretativo,
per le ragioni sopra indicate, si celerebbe una disposizione con
portata precettiva retroattiva non ragionevole che limiterebbe il
diritto di difesa dei ricorrenti ai quali sarebbe preclusa, per effetto
dello jus superveniens, la possibilità di proseguire nell’invocata
tutela giurisdizionale inizialmente loro accordata.
L’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 contrasterebbe, poi,
con l’art. 51 Cost., poiché, in modo irragionevole, introduce una
disciplina sui trasferimenti nelle diverse graduatorie provinciali dei
docenti che penalizza i ricorrenti nel giudizio a quo, con ciò violando
il principio secondo il quale tutti i cittadini possono accedere ai
pubblici uffici in condizioni di uguaglianza.
Risulterebbero in tal modo lesi anche i principi di buon andamento e
imparzialità della pubblica amministrazione, i quali «non possono
essere assicurati da una norma che presenta profili arbitrari e
manifestamente irragionevoli».
Infine, il remittente ritiene che la norma censurata violi, altresì,
l’art. 117, primo comma, Cost., in relazione all’art. 6 della
Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo e, in particolare, il diritto
riconosciuto a tutti ad un giusto processo dinnanzi ad un giudice
indipendente e imparziale che impone al potere legislativo di non
interferire nell’amministrazione della giustizia allo scopo di influire
su determinate controversie.
In punto di rilevanza, il TAR remittente rileva che, stante la natura
interpretativa della suddetta norma, sarebbe obbligato a dichiarare
l’improcedibilità del ricorso in executivis, salvo l’eventuale
accoglimento della sollevata questione di legittimità.
2. – Si è costituito in giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall’Avvocatura generale dello Stato,
chiedendo che la Corte dichiari la questione inammissibile o infondata.
2.1. – In via preliminare, l’Avvocatura solleva tre eccezioni.
In primo luogo, a parere del Presidente del Consiglio dei ministri, la
questione difetterebbe del requisito della rilevanza, in quanto il
remittente non avrebbe tenuto conto del fatto che la sentenza di cui è
chiamato a dare esecuzione non ha ad oggetto l’impugnativa delle
graduatorie ad esaurimento in cui i ricorrenti hanno chiesto il
trasferimento, nonché dell’ulteriore circostanza che essa è intervenuta
nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca e non anche degli Uffici Scolastici provinciali e regionali,
competenti ad adottare i provvedimenti di integrazione e aggiornamento
delle suddette graduatorie.
Conseguirebbe da ciò che l’eventuale accoglimento del ricorso oggetto
del giudizio principale è precluso, prima ancora che dalla soluzione
del sollevato dubbio di costituzionalità, dalle suddette ragioni di
ordine processuale, difettando in tal modo la questione del requisito
della rilevanza.
In secondo luogo, l’Avvocatura rileva che le Sezioni Unite della Corte
di cassazione (tra le altre con la sentenza n. 3399 del 2008) hanno
affermato la giurisdizione del giudice ordinario in materia di
controversie relative alle operazioni di formazione delle graduatorie
ad esaurimento dei docenti, con la conseguenza che il remittente non
sarebbe competente a proporre la indicata questione di legittimità
costituzionale.
In terzo luogo, sempre a parere dell’Avvocatura, l’ordinanza di
remissione muove da un errato presupposto di fatto, in quanto il
remittente ritiene che le graduatorie che è chiamato a modificare sono
quelle predisposte per il biennio 2009-2011, laddove la sentenza di cui
si è chiesta l’esecuzione ha annullato un decreto dirigenziale
concernente l’aggiornamento delle graduatorie relative al biennio
2007-2009 e, pertanto, diverse.
2.2. – Nel merito, l’Avvocatura osserva che l’art. 1, comma 605, lett.
c), della legge n. 296 del 2006, oggetto di interpretazione da parte
dell’art. 1 comma 4-ter del d.l. n. 134 del 2009, nel trasformare le
graduatorie permanenti dei docenti in graduatorie ad esaurimento, non
ha previsto i criteri per la gestione di queste ultime e, in
particolare, non ha preso in considerazione la possibilità per i
docenti di spostarsi sul territorio nazionale.
La norma censurata sarebbe, dunque, intervenuta a colmare questo vuoto
di disciplina e nel fare ciò, tenuto conto che le dotazioni organiche
nel periodo temporale del biennio 2009-2011 hanno subito la più alta
percentuale di riduzione al fine del contenimento della spesa pubblica,
ha contemperato l’esigenza di ampliare le opportunità lavorative
(mediante l’opzione concessa di inserimento in ulteriori graduatorie
provinciali con la permanenza in quella di provenienza), con quella di
non pregiudicare la posizione dei docenti già iscritti nella
graduatoria in cui entrano a far parte i colleghi che ne hanno chiesto
l’inserimento.
Sulla base di tali premesse, l’Avvocatura ritiene che la norma
censurata, quanto all’art. 3 Cost., non pone in essere alcuna disparità
di trattamento tra docenti che chiedono il trasferimento di graduatoria
provinciale nel biennio 2009-2011 e quelli che lo chiedono nel biennio
2011-2013. Sul punto assumerebbe, infatti, rilevanza la circostanza che
le situazioni giuridiche poste a raffronto sono tra loro differenti,
poiché, per il primo biennio, all’inserimento anche in graduatorie di
altre province si accompagna la conservazione della posizione nella
graduatoria della provincia di appartenenza; per il secondo biennio è
solo previsto il trasferimento da una graduatoria provinciale
all’altra. In sostanza la norma impugnata sarebbe il risultato
dell’esercizio legittimo della discrezionalità del legislatore il quale
ha voluto contemperare gli interessi sopra indicati.
Quanto agli artt. 24 e 113 Cost., l’Avvocatura ritiene che il
legislatore non è intervenuto su procedimenti conclusi con sentenze
passate in giudicato, ma si è limitato ad attribuire ad una norma il
suo corretto significato, risultando pertanto improprio il richiamo
agli indicati parametri costituzionali che si riferiscono alla tutela
processuale e non alla disciplina sostanziale dei rapporti.
Per gli stessi motivi non vi sarebbe alcuna violazione dei principi
dell’equo processo e della parità delle parti, in quanto la norma
impugnata non è frutto di un’ingerenza illecita del potere legislativo
nella sfera di operatività del potere giudiziario.
Infine, quanto agli artt. 51 e 97 Cost., le relative censure sarebbero
inammissibili in quanto sfornite di qualsiasi motivazione.
Considerato in diritto
1. – Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio dubita, in
riferimento agli artt. 3, 24, primo e secondo comma, 51, primo comma,
97, 113, e 117, primo comma, della Costituzione, della legittimità
costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del decreto-legge 25 settembre
2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per garantire la continuità del
servizio scolastico ed educativo per l’anno 2009-2010), aggiunto dalla
legge di conversione 24 novembre 2009, n. 167.
Il remittente ritiene che la norma censurata si ponga in contrasto con
gli indicati parametri costituzionali nella parte in cui prevede che,
in sede di aggiornamento per il biennio 2009-2011 delle graduatorie ad
esaurimento, i docenti che chiedono il trasferimento in una diversa
provincia rispetto a quella in cui risultano iscritti, sono collocati
in coda alla relativa graduatoria senza, dunque, il riconoscimento del
punteggio e della posizione occupata in quella della provincia di
originaria iscrizione.
Il dubbio di costituzionalità oggetto di scrutinio da parte della Corte
è sollevato nel corso di un giudizio di ottemperanza promosso da alcuni
docenti precari iscritti nelle graduatorie ad esaurimento - ex art. 1,
comma 605, lett. c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato –
legge finanziaria 2007) - volto ad ottenere l’esecuzione di una
sentenza (n. 10809 del 5 novembre 2008) con la quale il TAR del Lazio
aveva annullato il decreto del 16 marzo 2007 e la relativa nota
esplicativa del 19 marzo 2007, n. 5485, emessi dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, nella parte in cui
disponevano che, a partire dall’anno scolastico 2009-2010, i docenti
che chiedevano di essere trasferiti da una provincia ad un’altra erano
posti in coda nella relativa graduatoria.
Nel corso del giudizio principale il suddetto principio veniva
ribadito, dapprima, dal D.M. n. 42 del 2009, avente ad oggetto i
criteri per l’aggiornamento delle graduatorie ad esaurimento per il
personale docente ed educativo relativo agli anni scolastici 2009-2010
e 2010-2011 e, successivamente, dalla disposizione censurata che,
qualificandosi quale norma di interpretazione autentica dell’art. 1,
comma 605, lett. c), della legge n. 269 del 2006, impediva al
remittente di dare esecuzione alla sentenza oggetto dell’ottemperanza.
In ragione di quanto sopra, il TAR solleva la questione di legittimità
sul presupposto che l’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 è,
in realtà, una norma innovativa con effetto retroattivo che si pone in
contrasto con i principi di uguaglianza e ragionevolezza, in quanto
prevede una diversa disciplina a seconda del momento in cui il docente
chiede il trasferimento da una graduatoria provinciale ad un’altra.
Ed invero, se tale mutamento avviene in occasione dell’aggiornamento
delle graduatorie ad esaurimento relativo al biennio 2009-2010, vale la
regola del collocamento in coda alla nuova graduatoria prescelta,
mentre se avviene in occasione dell’aggiornamento per il biennio
2011-2012 e 2012-2013, vale la regola del collocamento a "pettine" e
cioè con il riconoscimento del pregresso punteggio e della relativa
posizione posseduti dal docente.
Il fatto che la norma censurata introduca una disciplina irragionevole
con effetto retroattivo sarebbe, poi, in contrasto con gli artt. 24 e
113 della Costituzione, in quanto essa avrebbe l’unico scopo di
limitare il diritto di difesa dei ricorrenti, ai quali sarebbe
preclusa, per effetto dello jus superveniens, la possibilità di
conseguire l’esecuzione della sentenza di primo grado già pronunciata
in loro favore dal TAR.
Il remittente ritiene, poi, che l’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134
del 2009, nell’introdurre una diversa disciplina sui trasferimenti dei
docenti, viola il principio secondo il quale tutti i cittadini possono
accedere ai pubblici uffici in condizioni di uguaglianza e, di
conseguenza, anche quelli di buon andamento e imparzialità della
pubblica amministrazione.
Infine, la norma censurata si porrebbe in contrasto con l’art. 117,
primo comma, della Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione
Europea dei Diritti dell’Uomo, il quale, nel prescrivere il diritto ad
un giusto processo dinnanzi ad un giudice indipendente e imparziale,
impone al potere legislativo di non interferire nell’amministrazione
della giustizia allo scopo di influire sulla soluzione di determinate
controversie.
2. – In via preliminare, devono essere esaminati i profili di
inammissibilità prospettati dall’Avvocatura generale dello Stato.
2.1. – Una prima eccezione attiene al difetto di rilevanza della
questione, sul presupposto che la giurisdizione sulla controversia in
esame non spetterebbe al giudice amministrativo, ma a quello ordinario.
L’eccezione non è fondata.
La difesa dello Stato rileva che con due ordinanze (Cass. SS.UU. n.
3398 e n. 3399 del 2008) la Cassazione ha riconosciuto la giurisdizione
del giudice ordinario a conoscere delle controversie relative
all’impugnativa delle graduatorie permanenti del personale docente.
A fronte di tale orientamento va osservato anzitutto che il remittente
giudica della legittimità degli atti amministrativi che fissano i
criteri di formazione delle graduatorie e che, comunque, lo stesso ha
ritenuto sussistere nei casi in questione la giurisdizione del giudice
amministrativo, sul presupposto che le vicende inerenti la formazione
delle graduatorie degli insegnanti sono fasi di una procedura selettiva
finalizzata all’instaurarsi del rapporto di lavoro, con conseguente
applicabilità dell’art. 63, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 (Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle
dipendenze della amministrazioni pubbliche) (C. Stato, sez. VI, 4
dicembre 2009 n. 7617, e C. Stato ad. Plen. 24 maggio 2007, n. 8).
Tale contrasto di giurisprudenza preclude una pronuncia di
inammissibilità della questione perché sollevata da un giudice privo di
giurisdizione, avendo questa Corte affermato che il relativo difetto
per essere rilevabile deve emergere in modo macroscopico e manifesto,
cioè ictu oculi (sentenze n. 81 del 2010 e n. 34 del 2010).
2.2. – L’Avvocatura generale dello Stato ritiene, poi, che la questione
sarebbe priva del requisito della rilevanza, in quanto il remittente
non avrebbe tenuto conto, da un lato, che la sentenza di cui è chiamato
a dare esecuzione non ha ad oggetto l’impugnativa delle graduatorie ad
esaurimento in cui i ricorrenti hanno chiesto il trasferimento;
dall’altro, che essa è intervenuta nei confronti del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e non anche degli
Uffici Scolastici provinciali e regionali competenti ad adottare i
provvedimenti di integrazione e aggiornamento delle suddette
graduatorie.
Tali fatti precluderebbero al remittente di accogliere il ricorso,
quand’anche la questione di costituzionalità fosse ritenuta fondata,
incidendo, perciò, sulla rilevanza di quest’ultima.
Anche tale eccezione non è fondata.
Sul punto è sufficiente osservare che, per come definita dalla stessa
difesa dello Stato, la questione preliminare sopra indicata attiene ad
aspetti meramente processuali del giudizio principale, la cui soluzione
è rimessa al giudice a quo, salvo il limite estremo della manifesta
implausibilità della motivazione offerta da quest’ultimo sui punti
controversi.
Nel giudizio di costituzionalità, infatti, ai fini dell’apprezzamento
della rilevanza, ciò che conta è la valutazione che il remittente deve
fare in ordine alla possibilità che il procedimento pendente possa o
meno essere definito indipendentemente dalla soluzione della questione
sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se
essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento,
presupposto che non si verifica nel caso di specie.
2.3. – L’Avvocatura generale dello Stato solleva un’ulteriore eccezione
di inammissibilità sul presupposto che la questione si fonderebbe su di
un errato presupposto di fatto, in quanto il remittente ritiene di
dover modificare le graduatorie relative al biennio scolastico
2009-2011; mentre la sentenza di cui viene chiesta l’esecuzione avrebbe
ad oggetto dei provvedimenti afferenti i criteri per l’aggiornamento e
l’integrazione delle suddette graduatorie per il biennio 2007-2009 e,
dunque, diverse da quelle indicate dal giudice a quo.
L’eccezione non è fondata, anzitutto in fatto.
Sul punto rileva la circostanza che, diversamente da quanto sostenuto
dalla difesa dello Stato, la sentenza sopra indicata ha disposto
l’annullamento del decreto del 16 marzo 2007 e della relativa nota
esplicativa del 19 marzo 2007, n. 5485 emessi dal Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, proprio nella parte
in cui stabilivano, per il biennio 2009-2011, che i docenti che
chiedevano il trasferimento ad altra provincia sarebbero stati
collocati in coda alla relativa graduatoria.
3. – Nel merito, la questione è fondata.
3.1. – Occorre premettere che questa Corte, nell’esaminare norme
analoghe a quella oggetto del presente scrutinio, ha affermato che in
tali casi ciò che rileva non è, in quanto fattore fondante di
distinzione, il carattere interpretativo della norma impugnata, ovvero
quello innovativo con efficacia retroattiva, non sussistendo a livello
costituzionale, salvo che ai sensi dell’art. 25, secondo comma, Cost.
in materia penale, un divieto assoluto di retroattività della legge. Il
legislatore può, dunque, approvare sia disposizioni di interpretazione
autentica, che chiariscono la portata precettiva della norma
interpretata fissandola in un contenuto plausibilmente già espresso
dalla stessa, sia norme innovative con efficacia retroattiva.
Quello che rileva è, in entrambi i casi, che la retroattività trovi
adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza, in una
prospettiva di stretto controllo, da parte della Corte, di tale
requisito, e non contrasti con valori ed interessi costituzionalmente
protetti.
In particolare, per quanto attiene alle norme che pretendono di avere
natura meramente interpretativa, la palese erroneità di tale
auto-qualificazione (ove queste non si limitino ad assegnare alla
disposizione interpretata un significato già in essa contenuto e
riconoscibile come una delle possibili letture del testo originario),
potrà costituire un indice di manifesta irragionevolezza (ex plurimis,
sentenze n. 234 del 2007, n. 274 del 2006).
3.2. – Nel caso in esame l’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del
2009 si espone, anzitutto, a questo rilievo.
L’art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, oggetto di
interpretazione da parte della disposizione impugnata, prevede «la
definizione di un piano triennale per l’assunzione a tempo
indeterminato di personale docente per gli anni 2007-2009, […], per
complessive 150.000 unità, al fine di dare adeguata soluzione al
fenomeno del precariato storico e di evitarne la ricostituzione, di
stabilizzare e rendere più funzionali gli assetti scolastici, di
attivare azioni tese ad abbassare l’età media del personale docente.
[…]. Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge
le graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7
aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno
2004, n. 143, sono trasformate in graduatorie ad esaurimento».
La stessa norma prevede, poi, in presenza di determinati requisiti,
l’inserimento dei docenti nelle suddette graduatorie per il biennio
2007-2008.
A fronte di ciò l’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009
stabilisce che «la lett. c) del comma 605 dell’articolo 1 della legge
27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, si interpreta nel
senso che nelle operazioni di integrazione e di aggiornamento delle
graduatorie permanenti di cui all’articolo 1 del decreto-legge 7 aprile
2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004,
n. 143, è consentito ai docenti che ne fanno esplicita richiesta, oltre
che la permanenza nella provincia prescelta in occasione
dell’aggiornamento delle suddette graduatorie per il biennio scolastico
2007-2008 e 2008-2009, di essere inseriti anche nelle graduatorie di
altre province dopo l’ultima posizione di III fascia nelle graduatorie
medesime. Il decreto con il quale il Ministro dell’istruzione,
dell’università e della ricerca dispone l’integrazione e
l’aggiornamento delle predette graduatorie per il biennio scolastico
2011-2012 e 2012-2013, in ottemperanza a quanto previsto dall’articolo
1, comma 4, del citato decreto-legge n. 97 del 2004, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 143 del 2004, è improntato al principio
del riconoscimento del diritto di ciascun candidato al trasferimento
dalla provincia prescelta in occasione dell’integrazione e
dell’aggiornamento per il biennio scolastico 2007-2008 e 2008-2009 ad
un’altra provincia di sua scelta, con il riconoscimento del punteggio e
della conseguente posizione nella graduatoria».
Dal raffronto dei due testi normativi deve escludersi il carattere
interpretativo dell’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009, in
quanto esso non individua alcuno dei contenuti normativi plausibilmente
ricavabili dalla disposizione oggetto dell’asserita interpretazione.
L’art. 1, comma 605, lett. c), della legge n. 296 del 2006, infatti, in
un’ottica di contenimento della spesa pubblica e di assorbimento del
precariato dei docenti, prevede la trasformazione delle graduatorie
permanenti in altre ad esaurimento e a tale fine non permette, a
partire dal 2007, l’inserimento in esse di nuovi aspiranti candidati
prima dell’immissione in ruolo dei docenti che già vi fanno parte.
Rispetto a tale finalità risulta del tutto estranea la disciplina
introdotta dalla norma censurata, avente ad oggetto i movimenti interni
alle graduatorie che per loro natura non incidono sull’obiettivo
dell’assorbimento dei docenti che ne fanno parte, per il quale assumono
rilevanza solo i possibili nuovi ingressi.
La norma impugnata ha, dunque, una portata innovativa con carattere
retroattivo, benché si proponga quale strumento di interpretazione
autentica.
Essa introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un
biennio, una disciplina eccentrica, rispetto alla regola
dell’inserimento "a pettine" dei docenti nelle graduatorie, vigente non
solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore
all’esaurimento del biennio in questione. Tale ultimo assetto normativo
costituisce, dunque, la regola ordinamentale prescelta dal legislatore,
anche nella prospettiva di non ostacolare indirettamente la libera
circolazione delle persone sul territorio nazionale (art. 120, primo
comma, Cost.), rispetto alla quale la norma impugnata ha veste
derogatoria.
In tale prospettiva, una siffatta deroga, per la quale non emerge
alcuna obiettiva ragione giustificatrice valevole per il solo biennio
in questione, e per di più imposta con efficacia retroattiva, non può
superare il vaglio di costituzionalità che spetta a questa Corte, con
riguardo al carattere non irragionevole che le disposizioni primarie
debbono rivestire.
L’art. 1, comma 4-ter, infatti, prevede che, se il docente chiede, in
occasione dell’aggiornamento per il biennio scolastico 2011-2013
l’iscrizione in una graduatoria provinciale diversa rispetto a quella
in cui era inserito nel biennio 2007-2009, vedrà riconosciuto il
punteggio e la conseguente posizione occupata nella graduatoria di
provenienza.
Diversamente, se il docente chiede il suddetto trasferimento in
occasione delle operazioni di integrazione e di aggiornamento per il
biennio 2009-2011 viene inserito nelle graduatorie delle provincie
scelte dopo l’ultima posizione di III fascia.
L’effetto di tale previsione è, quindi, quello della sospensione per il
biennio 2009-2011 della regola secondo la quale i suddetti mutamenti di
graduatoria devono avvenire nel rispetto del principio del merito e,
quindi, con il riconoscimento del punteggio e della posizione
attribuiti al singolo docente nella graduatoria di provenienza.
In proposito, per quanto attiene alla disciplina relativa al
reclutamento del personale docente, il decreto legislativo 16 aprile
1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di
ogni ordine e grado), agli artt. 399, 400 e 401 stabiliva che l’accesso
ai ruoli del personale docente dovesse avvenire mediante concorsi per
titoli ed esami e mediante concorsi per soli titoli, riservando ad
ognuno di essi annualmente il 50 per cento dei posti destinati alle
procedure concorsuali.
Successivamente, con l’art. 1 della legge 3 maggio 1999, n. 124
(Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico), il
legislatore ha modificato il suddetto reclutamento mediante la
soppressione del concorso per soli titoli (art. 399) e la
trasformazione delle relative graduatorie in permanenti, periodicamente
integrabili (art. 401).
Per effetto della intervenuta modifica l’accesso ai ruoli oggi avviene
per il 50 per cento dei posti mediante concorsi per titoli ed esami (ex
art. 399) e, per il restante 50 per cento, attingendo dalle graduatorie
permanenti (ex art. 401).
A tali fini l’amministrazione, dopo aver determinato per ogni triennio
la effettiva disponibilità di cattedre, indice i relativi concorsi su
base regionale per un numero pari alla metà di esse (art. 400).
Gli idonei non vincitori di tali concorsi vengono fatti confluire nelle
graduatorie provinciali permanenti che vengono utilizzate
dall’amministrazione scolastica per l’attribuzione, da un lato,
dell’ulteriore metà delle cattedre individuate nel senso sopra indicato
e, dall’altro, per conferire supplenze annuali e temporanee per mezzo
delle quali i docenti acquisiscono ulteriore professionalità.
Le graduatorie permanenti, ora ad esaurimento, sono, poi,
periodicamente integrate mediante l’inserimento dei docenti che hanno
superato le prove dell’ultimo concorso regionale per titoli ed esami e
di quelli che hanno chiesto il trasferimento da una provincia ad
un’altra. Contemporaneamente all’integrazione, ossia all’introduzione
di nuovi candidati, viene naturalmente aggiornata la posizione di
coloro i quali sono già presenti in graduatoria e che, nelle more,
hanno maturato ulteriori titoli (art. 401).
Dal quadro normativo sopra riportato si evince che la scelta operata
dal legislatore con la legge n. 124 del 1999, istitutiva delle
graduatorie permanenti, è quella di individuare i docenti cui
attribuire le cattedre e le supplenze secondo il criterio del merito.
Ed invero, l’aggiornamento, per mezzo dell’integrazione, delle suddette
graduatorie con cadenza biennale, ex art. 1, comma 4, del decreto legge
7 aprile 2004, n. 97 (Disposizioni urgenti per assicurare l’ordinato
avvio dell’anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di
Stato e di Università), convertito, con modificazioni, dalla legge 4
giugno 2004, n. 143, è finalizzato a consentire ai docenti in esse
iscritti di far valere gli eventuali titoli precedentemente non
valutati, ovvero quelli conseguiti successivamente all’ultimo
aggiornamento, così da migliorare la loro posizione ai fini di un
possibile futuro conferimento di un incarico.
La disposizione impugnata deroga a tali principi e, utilizzando il mero
dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nella singola
graduatoria provinciale per attribuire al suo interno la relativa
posizione, introduce una disciplina irragionevole che - limitata
all’aggiornamento delle graduatorie per il biennio 2009-2011 – comporta
il totale sacrificio del principio del merito posto a fondamento della
procedura di reclutamento dei docenti e con la correlata esigenza di
assicurare, per quanto più possibile, la migliore formazione scolastica.
4. – L’art. 1, comma 4-ter, del d.l. n. 134 del 2009 si pone, quindi,
in contrasto con l’art. 3 della Cost., risultando di conseguenza
assorbite le ulteriori censure.
Per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 4-ter, del
decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 (Disposizioni urgenti per
garantire la continuità del servizio scolastico ed educativo per l'anno
2009-2010), aggiunto dalla legge di conversione 24 novembre 2009, n.
167.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 7 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Maria Rita SAULLE, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 9 febbraio 2011.